AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Art. 1. 1. Per la concessione delle agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati previste dalla legge 15 maggio 1986, n. 192 (a), prorogate fino al 31 dicembre 1991 dall'articolo 5 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556 (b) , e' autorizzata (( la spesa complessiva di lire 225 miliardi per il triennio 1989-1991. )) 2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 75 miliardi (( per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991 )) si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati". 3. L'apporto statale di cui al comma 1 alimenta il fondo speciale istituito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 15 maggio 1986, n. 192 (a), le cui esistenti disponibilita' continueranno ad essere utilizzate per il finanziamento delle agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (a) L'art. 1, comma 1, della legge n. 192/1986, recante lo stesso titolo del decreto qui pubblicato, al fine di incrementare le correnti turistiche estere motorizzate e, in particolare, quelle dirette verso il Mezzogiorno d'Italia, prevede, a favore dei turisti stranieri e degli italiani residenti all'estero che si recano in Italia per diporto, con motociclo o autovettura con targa di registro estero, ad esclusione dei veicoli immatricolati negli Stati di San Marino o della Citta' del Vaticano, le seguenti agevolazioni: a) buoni per l'acquisto di benzina a prezzo ridotto; b) buoni pedaggio autostradale in regime di gratuita'; c) servizio soccorso stradale in regime di gratuita'; d) servizio di auto in sostituzione in regime di gratuita'; Allo stesso fine di cui al comma 1 di cui sopra il comma 2 dello stesso articolo concede, agli autobus aventi targa di registro estero, ad esclusione di quelli immatricolati negli Stati di San Marino e della Citta' del Vaticano, ed adibiti al trasporto di turisti provenienti dall'estero e agli autobus con targa nazionale che trasportano comitive di turisti stranieri in Italia, purche' muniti della documentazione comunitaria prevista dalla legislazione vigente, al momento del loro ingresso in Italia, le seguenti agevolazioni: a) buoni pedaggio autostradale in regime di gratuita'; b) servizio di soccorso stradale in regime di gratuita'. Le agevolazioni di cui sopra, a norma del comma 3 dello stesso art. 1, sono messe a disposizione degli aventi diritto per il tramite dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e dell'Automobile club d'Italia (ACI). Il comma 1 dell'art. 9 della medesima legge n. 192/1986 istituisce, presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, un fondo speciale, alimentato dall'apporto statale di cui al successivo art. 10, amministrato con gestione fuori bilancio. (b) Il testo dell'art. 5 del D.L. n. 465/1988 (Misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche) e' il seguente: "Art. 5. - 1. La legge 15 maggio 1986, n. 192, relativa alle agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati, e' prorogata fino al 31 dicembre 1991. I buoni di pedaggio autostradale in regime di gratuita' sono sostituiti da una tessera magnetica per pedaggi autostradali. 2. Le agevolazioni sono estese ai turisti stranieri ed agli italiani residenti all'estero che raggiungono l'Italia per via aerea e noleggiano, esclusivamente presso gli scali aerei intercontinentali siti in territorio italiano, una autovettura con targa italiana. 3. Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le norme per l'applicazione dei benefici di cui al comma 1 e della legge 15 maggio 1986, n. 192, riguardanti l'emissione, la distribuzione ed il controllo dei buoni benzina, buoni gasolio e tessere magnetiche per pedaggi autostradali, nonche' le loro rispettive caratteristiche, adeguandone i valori. 4. Per le finalita' di cui al comma 1 dell'art. 1 e allo scopo di rendere l'informazione sul traffico e sulla viabilita' adeguata alle esigenze di sicurezza stradale e di orientamento dei flussi veicolari e ferme restando le rispettive competenze di legge, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno e' autorizzato ad istituire e regolamentare, con proprio decreto, un centro di coordinamento delle seguenti attivita': a) raccolta, elaborazione e selezione di informazioni sul traffico e sulla viabilita'; b) distribuzione e trasmissione delle notizie utili alla fluidita' ed alla sicurezza della circolazione; c) elaborazione e realizzazione di campagne sulla sicurezza stradale. Per la realizzazione di detti fini il centro di coordinamento si avvale anche della struttura 'Viaggiare informati', gia' istituita da polizia stradale, ANAS, Autostrade S.p.a. e RAI, operante presso l'ACI, struttura che verra' opportunamente ampliata, riorganizzata e potenziata. Inoltre dovranno essere avviate tutte le iniziative necessarie alla tutela della qualita' di ricezione del servizio da parte dell'utenza automobilistica. Il centro di coordinamento e' autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l'ANAS, la RAI, le concessionarie autostradali, l'ACI e gli enti in grado di fornire informazioni utili al funzionamento del centro. 5. I Ministri interessati, l'Azienda nazionale autonoma delle strade, le societa' concessionarie di autostrade, la RAI e gli altri enti in grado di fornire informazioni sono tenuti a prestare la propria collaborazione".