AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
                               Art. 1.
  1.  Per  la  concessione  delle  agevolazioni  a favore dei turisti
stranieri motorizzati previste dalla legge 15  maggio  1986,  n.  192
(a),   prorogate  fino  al  31  dicembre  1991  dall'articolo  5  del
decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556 (b) , e' autorizzata (( la spesa
complessiva di lire 225 miliardi per il triennio 1989-1991. ))
  2.  All'onere  derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire
75 miliardi (( per ciascuno degli  anni  1989,  1990  e  1991  ))  si
provvede  mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio  triennale  1989-1991,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per l'anno finanziario 1989,
all'uopo utilizzando  lo  specifico  accantonamento  "Agevolazioni  a
favore dei turisti stranieri motorizzati".
  3.  L'apporto  statale di cui al comma 1 alimenta il fondo speciale
istituito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 15 maggio 1986,  n.
192  (a),  le  cui  esistenti  disponibilita' continueranno ad essere
utilizzate per il  finanziamento  delle  agevolazioni  a  favore  dei
turisti stranieri motorizzati.
  4.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
             (a)  L'art. 1, comma 1, della legge n. 192/1986, recante
          lo stesso titolo del decreto qui  pubblicato,  al  fine  di
          incrementare  le  correnti turistiche estere motorizzate e,
          in  particolare,  quelle  dirette  verso   il   Mezzogiorno
          d'Italia,  prevede,  a favore dei turisti stranieri e degli
          italiani residenti all'estero che si recano in  Italia  per
          diporto,  con motociclo o autovettura con targa di registro
          estero, ad esclusione dei veicoli immatricolati negli Stati
          di  San  Marino  o  della  Citta' del Vaticano, le seguenti
          agevolazioni:
               a) buoni per l'acquisto di benzina a prezzo ridotto;
               b) buoni pedaggio autostradale in regime di gratuita';
               c) servizio soccorso stradale in regime di gratuita';
               d)  servizio  di  auto  in  sostituzione  in regime di
          gratuita';
             Allo stesso fine di cui al comma 1 di cui sopra il comma
          2 dello stesso articolo concede, agli autobus aventi  targa
          di  registro  estero, ad esclusione di quelli immatricolati
          negli Stati di San Marino e della Citta' del  Vaticano,  ed
          adibiti  al  trasporto di turisti provenienti dall'estero e
          agli autobus con targa nazionale che  trasportano  comitive
          di  turisti  stranieri  in  Italia,  purche'  muniti  della
          documentazione  comunitaria  prevista  dalla   legislazione
          vigente,  al  momento  del  loro  ingresso  in  Italia,  le
          seguenti agevolazioni:
               a) buoni pedaggio autostradale in regime di gratuita';
               b)   servizio   di  soccorso  stradale  in  regime  di
          gratuita'.
             Le  agevolazioni di cui sopra, a norma del comma 3 dello
          stesso art. 1,  sono  messe  a  disposizione  degli  aventi
          diritto  per il tramite dell'Ente nazionale italiano per il
          turismo (ENIT) e dell'Automobile club d'Italia (ACI).
             Il  comma 1 dell'art. 9 della medesima legge n. 192/1986
          istituisce,  presso  il  Ministero  del  turismo  e   dello
          spettacolo,  un  fondo  speciale,  alimentato  dall'apporto
          statale di cui al  successivo  art.  10,  amministrato  con
          gestione fuori bilancio.
             (b)  Il  testo  dell'art. 5 del D.L. n. 465/1988 (Misure
          urgenti e straordinarie per la realizzazione  di  strutture
          turistiche, ricettive e tecnologiche) e' il seguente:
             "Art.  5. - 1. La legge 15 maggio 1986, n. 192, relativa
          alle  agevolazioni   a   favore   dei   turisti   stranieri
          motorizzati, e' prorogata fino al 31 dicembre 1991. I buoni
          di  pedaggio  autostradale  in  regime  di  gratuita'  sono
          sostituiti   da   una   tessera   magnetica   per   pedaggi
          autostradali.
             2.  Le  agevolazioni sono estese ai turisti stranieri ed
          agli italiani residenti all'estero che raggiungono l'Italia
          per via aerea e noleggiano, esclusivamente presso gli scali
          aerei intercontinentali siti in  territorio  italiano,  una
          autovettura con targa italiana.
             3.   Con  decreto  del  Ministro  del  turismo  e  dello
          spettacolo, di concerto con i Ministri del tesoro  e  delle
          finanze,  da  emanarsi  entro  novanta giorni dalla data di
          entrata in vigore del presente decreto, sono  stabilite  le
          norme  per  l'applicazione dei benefici di cui al comma 1 e
          della  legge  15   maggio   1986,   n.   192,   riguardanti
          l'emissione,  la  distribuzione  ed  il controllo dei buoni
          benzina, buoni gasolio e  tessere  magnetiche  per  pedaggi
          autostradali,  nonche'  le loro rispettive caratteristiche,
          adeguandone i valori.
             4. Per le finalita' di cui al comma 1 dell'art. 1 e allo
          scopo  di  rendere  l'informazione  sul  traffico  e  sulla
          viabilita'  adeguata  alle esigenze di sicurezza stradale e
          di orientamento dei flussi veicolari e  ferme  restando  le
          rispettive  competenze  di  legge,  il  Ministro dei lavori
          pubblici, di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno  e'
          autorizzato  ad  istituire  e  regolamentare,  con  proprio
          decreto,  un  centro  di   coordinamento   delle   seguenti
          attivita':   a)   raccolta,  elaborazione  e  selezione  di
          informazioni  sul   traffico   e   sulla   viabilita';   b)
          distribuzione  e  trasmissione  delle  notizie  utili  alla
          fluidita'  ed  alla  sicurezza   della   circolazione;   c)
          elaborazione  e  realizzazione  di campagne sulla sicurezza
          stradale. Per la realizzazione di detti fini il  centro  di
          coordinamento  si  avvale  anche della struttura 'Viaggiare
          informati',  gia'  istituita  da  polizia  stradale,  ANAS,
          Autostrade  S.p.a.  e RAI, operante presso l'ACI, struttura
          che  verra'  opportunamente   ampliata,   riorganizzata   e
          potenziata.   Inoltre  dovranno  essere  avviate  tutte  le
          iniziative  necessarie  alla  tutela  della   qualita'   di
          ricezione     del    servizio    da    parte    dell'utenza
          automobilistica. Il centro di coordinamento e'  autorizzato
          a  stipulare  apposite  convenzioni  con l'ANAS, la RAI, le
          concessionarie autostradali, l'ACI e gli enti in  grado  di
          fornire informazioni utili al funzionamento del centro.
             5.  I Ministri interessati, l'Azienda nazionale autonoma
          delle strade, le societa' concessionarie di autostrade,  la
          RAI  e gli altri enti in grado di fornire informazioni sono
          tenuti a prestare la propria collaborazione".